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Bando di Gara. CC_GC_5/2023

Procedura aperta sopra soglia comunitaria, per l’affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria, mediante accordo quadro con un solo operatore, per la progettazione delle opere di infrastrutture ed impianti connessi alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e in gestione alla società Infrastrutture Milano Cortina 2026, suddiviso in tre lotti:
Lotto 1: servizi di architettura e di ingegneria principalmente di categoria impiantistica, e con categoria secondaria edile e civile CIG 9582668BC9
Lotto 2: servizi di architettura e di ingegneria principalmente di categoria edile, e con categoria secondaria impiantistica e civile CIG 958335638D
Lotto 3: servizi di architettura e di ingegneria principalmente di categoria civile e di categoria secondaria edile e impiantistica CIG 95837275B5”:

Determina nomina Commissione di Gara

Si comunica che lunedì 27 febbraio 2023 alle ore 9:00 mediante la piattaforma Sintel la Commissione di gara procederà all’apertura delle buste economiche dei Lotti 2 e 3.

FAQ n.1
D. Si chiede cortesemente di specificare a quali lotti appartengono i singoli interventi riportati nel file “elenco-interventi”.
R. L’elenco degli interventi non è suddividibile in lotti: i lotti sono individuati dalle prestazioni specialistiche richieste e non dagli interventi. Sullo stesso intervento possono essere attivati più operatori ognuno per la prestazione specialistica per la quale si è aggiudicato il lotto di competenza.

FAQ n.2
D. Spett.le Stazione Appaltante, al paragrafo 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE per il lotto 2 si dice: “Al fine del soddisfacimento del requisito il concorrente dovrà dimostrare di aver svolto servizi di architettura e di ingegneria per almeno 8 categorie indicate per le opere edili e 8 categorie indicate per gli impianti e le opere civili e strutturali la cui somma dovrà essere pari almeno all’importo indicato” e si riporta la tabella con indicazione dell’importo del requisito sulla categoria prevalente
PRINCIPALE EDILE
E.03 – E.04 – E.05 – E.06 – E.07 – E.11 – E.12 – E.13 – E.17 – E.18 – E.20 – E.21 – E.22
€ 50.635.000,00
tale importo è da intendersi come complessivo dei servizi svolti negli ultimi 10 anni su almeno 8 delle suddette categorie indipendentemente dal fatto che tali categorie hanno livelli di complessità differenti? 
R. L’interpretazione data è corretta: l’importo è da intendersi come importo complessivo a prescindere dal livello di complessità delle categorie.

FAQ n.3
D. Spett.le Stazione Appaltante,
al paragrafo 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE per il lotto 2 si dice: “Al fine del soddisfacimento del requisito il concorrente dovrà dimostrare di aver svolto servizi di architettura e di ingegneria per almeno 8 categorie indicate per le opere edili e 8 categorie indicate per gli impianti e le opere civili e strutturali la cui somma dovrà essere pari almeno all’importo indicato” e si riporta la tabella con indicazione dell’importo del requisito sulla categoria prevalente
OPERE SECONDARIE
IA.01 – IA.02 -IA.03 – IA.04 – IB.08 – T.02 – V.01 – V.02 – S.03 – S.04
tale importo è da intendersi come complessivo dei servizi svolti negli ultimi 10 anni su almeno 8 delle suddette categorie indipendentemente dal fatto che tali categorie hanno livelli di complessità differenti?

D. L’interpretazione data è corretta: l’importo è da intendersi come importo complessivo a prescindere dal livello di complessità delle categorie.

FAQ n.4
D. in merito ai requisiti di cui al punto 6.2 del Disciplinare di gara si chiede se sia possibile indicare servizi svolti relativi a lavori in ID Opere aventi grado di complessità superiore all’interno della stessa categoria d’opera richiesta (es. S.06 in luogo della S.03, etc.);
R. Sì: si conferma quanto richiesto, in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, in quanto le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti di capacità tecnica quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

FAQ n.5
D. ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 6.2 del Disciplinare si chiede se sia ammissibile un servizio relativo ad una prestazione di PFTE svolta nel contesto di un concorso di progettazione, avente regolare Certificato di Regolare Esecuzione.
R. Sì: è ammissibile, in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, in quanto il concorso di progettazione può essere inserito tra gli altri servizi propedeutici alla progettazione idonei alla dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

Faq n.6
D. si chiede conferma che, per il requisito relativo al personale tecnico, in caso di partecipazione in RTI verticale, orizzontale o misto, tale requisito possa essere coperto nel complesso dal raggruppamento;
R. Si conferma quanto richiesto.

FAQ n. 7
D. si chiede conferma che, in riferimento all’art. 12.1 “ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI CRITERI QUALITATIVI” per la scheda progetto di cui al punto A.2, quando per il Lotto 2 si fa riferimento ai servizi che riguardano “la progettazione di impianti sportivi e/o di luoghi pubblico spettacolo” si intende la progettazione edile di impianti sportivi e/o di luoghi pubblico spettacolo;
R. Si conferma che, in riferimento al Lotto 2, si intende la progettazione edile: più in generale è necessario far riferimento alle classi e categorie indicate per ogni lotto come riferimento per la dimostrazione dei requisiti richiesti.

FAQ n. 8
D. si chiede conferma che quanto indicato a pag. 28 del Disciplinare, come di seguito indicato: “Gli elementi di cui ai subcriteri qualitativi A e B devono essere descritti in una relazione composta al massimo da 20 pagg. in formato A4 (facciata singola), carattere Arial 11, interlinea singola” risulti essere un refuso e che si voleva intendere i subcriteri B.1 e B.2.
R. Si conferma quanto richiesto, visto che gli elementi di cui al subcriterio qualitativo A devono essere descritti nelle schede sintetiche a cui rimanda la tabella riepilogativa degli elementi di valutazione del paragrafo 12.1.

FAQ n. 9
D. si chiede conferma che i CV richiesti al criterio B.2.1 siano esclusi dalle 20 pagine indicate per la relazione di cui al punto sopra. In aggiunta si chiede se ci sia un limite di numero di CV da allegare e un limite di numero di pagine per ciascun CV.
R. Si conferma che i CV sono esclusi dal conteggio delle 20 pagine e non vi è un numero massimo di CV da presentare: il numero dipende dall’organizzazione proposta. Deve essere presentato un CV per ognuna delle figure minime richieste per ogni lotto e per quelle comuni a tutti i lotti: verranno valutati i CV degli specialisti e dei responsabili di disciplina. Non è necessario avere i CV per ogni membro dello staff dichiarato. Ogni CV potrà essere al massimo di due facciate A4.

FAQ n. 10
D. Si chiede cortesemente di confermare che i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per i singoli lotti al par. 6.2 del disciplinare, possano essere soddisfatti anche tramite una singola categoria tra quelle elencate. Ad esempio: portare la sola cat. E22 che contempla tutte le categorie edilizie, e per questo possiede il grado di complessità più elevato (1,55), a totale copertura dell’importo richiesto
R. Non si conferma quanto richiesto, perché, pur essendo possibile come da risposta alla FAQ n. 4 spendere ai fini della qualificazione servizi svolti con riferimento ad ID opere aventi grado di complessità superiore all’interno della stessa categoria, ciò non può sconfinare nell’utilizzo di un’unica categoria che da sola per livello di complessità assorba tutte le esperienze richieste, in quanto deve essere comunque rispettato il numero minimo di Servizi svolti secondo il lotto di interesse, ai sensi del dato testuale dell’art. 6.2. del Disciplinare. Diversamente verrebbe eluso uno dei sub-parametri di qualificazione su cui è costruita la soglia di ingresso definita nella predetta clausola, che esige innanzitutto l’eterogeneità delle esperienze pregresse. 

FAQ n. 11
D. si chiede di chiarire il significato della frase al par. 3.1.1.: “SIMICO si riserva espressamente la facoltà di esperire, durante la vigenza del contratto, laddove lo ritenga opportuno in considerazione delle proprie specifiche esigenze, confronti competitivi finalizzati all’affidamento a terzi di ulteriori prestazioni rientranti nella medesima tipologia di cui sopra, senza che l’Affidatario possa formulare pretese a riguardo”.
R. Come espressamente indicato nel Disciplinare di Gara, gli accordi quadro non costituiscono un impegno di spesa per la Stazione Appaltante che, quindi, si riserva il diritto di svolgere in proprio alcune prestazioni, ovvero affidarle a terzi nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

FAQ n. 12
D. Siamo a richiedere conferma che alcuni tra i professionisti citati nella tabella a p.11-12 del disciplinare di gara nel paragrafo con il titolo “Requisiti del gruppo di lavoro “possano essere professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta collegati all’operatore economico partecipante con la sola dichiarazione di disponibilità a svolgere la prestazione richiesta, per tutta la durata dell’accordo quadro, in caso di aggiudicazione.
R. Si conferma che, per soddisfare i requisiti richiesti, è sufficiente in fase di offerta una dichiarazione di disponibilità a svolgere la prestazione richiesta da parte dei professionisti collegati, restando inteso che non è imposta loro una determinata tipologia di rapporto professionale con l’operatore economico partecipante.

FAQ n. 13
D. Al criterio A1 a p.22 e al criterio A2 p.23 del disciplinare di gara si richiede al concorrente una Descrizione di massimo n.1 servizio di progettazione (compresa la progettazione della sicurezza) svolto negli ultimi dieci anni relativo ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria qualità progettuale e capacità tecnica a quelli oggetto dell’affidamento. Precisamente, tale richiesta, ponendo un limite temporale (10 anni) per il merito tecnico, si pone in contrasto a quanto previsto dalle disposizioni Anac, in particolare dalla delibera Anac n. 973 e dal bando tipo Anac n. 3, che non ha infatti previsto alcun riferimento ad ambiti temporali limitanti per la valutazione di tale aspetto. Si chiede quindi di confermare che i concorrenti possono illustrare in sede di offerta servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco della loro vita professionale.
R. Non si conferma quanto richiesto, in quanto la scelta di porre detto limite temporale riposa sull’obiettivo di premiare le esperienze più vicine nel tempo ai servizi da svolgere, quale elemento univocamente indiziario, per logica e ragionevolezza, di una maggiore qualità prestazionale nella fase esecutiva dell’accordo quadro oggetto della procedura. Del tutto coerentemente, infatti, proprio ANAC, in un recentissimo parere di precontenzioso perfettamente aderente al caso di specie – che ha il pregio di sviluppare ulteriormente le coordinate fornite nella delibera n. 973 (del 14 settembre 2016) e nel bando tipo n. 3, citati, ha chiarito che “Non sono sindacabili gli interessi sottesi alla scelta (altamente discrezionale) della Stazione appaltante di attribuire preponderanza a determinate componenti dell’offerta e gli obiettivi dalla stessa prefissati per il miglior perseguimento dell’interesse pubblico, se non nell’ipotesi in cui le valutazioni compiute appaiano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti” (delibera n. 586 del 7 dicembre 2022), vizi che qui sono, anche con la massima obiettività di vedute, del tutto assenti.